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Il Sud Italia attira i pensionati: tassa del 7% sulla pensione estera

Redaktion
Foto: © pasja1000 - Pixabay
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Chi si trasferisce da pensionato nel Sud Italia e percepisce la propria pensione dall'estero può beneficiare, dal 2019, di uno dei regimi fiscali più vantaggiosi d'Europa: invece della normale imposta sul reddito delle persone fisiche italiana, su tutti i redditi esteri si applica un'imposta sostitutiva forfettaria del 7%, per un massimo di dieci anni. La misura è stata introdotta originariamente per sostenere lo sviluppo demografico nelle regioni strutturalmente deboli del Mezzogiorno, senza prevedere un limite di reddito specifico. Il 7 aprile 2026 è entrata in vigore un'importante riforma che ha ampliato notevolmente la platea dei comuni ammessi. Per i pensionati che stanno valutando un trasferimento in pensione , l'offerta si è dunque aperta in modo significativo.

Cos'è il regime al 7% per i pensionati

Il cosiddetto regime dei pensionati esteri è disciplinato dall'articolo 24-ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) ed è stato introdotto con la legge di bilancio 2019. Chi si stabilisce come pensionato straniero in un comune qualificato del Sud Italia paga su tutti i redditi prodotti all'estero un'imposta sostitutiva forfettaria del 7%, invece della normale IRPEF, che a seconda del reddito varia tra il 23% e il 43%. Il regime si applica, oltre che alla pensione stessa, anche ad altri redditi esteri come dividendi, interessi, canoni di locazione e plusvalenze. Come documenta il portale specializzato italiano La Legge per Tutti nella sua analisi approfondita, l'Agenzia delle Entrate ha confermato in più occasioni, attraverso proprie interpretazioni, che rientrano nel regime anche i proventi derivanti dalla liquidazione di società estere.

Requisiti e condizioni

Per accedere al regime devono essere soddisfatti diversi requisitichiari. I richiedenti non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti al trasferimento e devono provenire da un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale. Tale requisito è soddisfatto, ad esempio, per Germania, Austria e Svizzera, ma anche per numerosi altri Stati. Il richiedente deve inoltre percepire una pensione dall'estero: sono riconosciute non solo le pensioni pubbliche, ma anche quelle aziendali e le rendite pensionistiche private. La durata massima è di dieci anni, calcolati a partire dall'anno del trasferimento, inclusi i nove periodi d'imposta successivi. Il regime è opzionale e viene attivato tramite la dichiarazione dei redditi italiana nel primo anno d'imposta interessato.

A differenza del regime Neo-Residenti destinato ai grandi patrimoni, che prevede un forfait annuo di 300.000 euro, il regime al 7% non prevede alcun tetto di reddito ed è pertanto particolarmente attraente per i pensionati con redditi esteri medi. L'imposta sostitutiva viene versata in un'unica soluzione alla normale scadenza fiscale e copre tutte le voci di reddito estero, senza che le singole fonti di reddito debbano essere tassate singolarmente. Le imposte patrimoniali italiane IVIE sugli immobili esteri e IVAFE sulle attività finanziarie estere non si applicano, ma rimane l'obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Quali comuni sono qualificati

L'ambito geografico del regime è chiaramente definito. Sono qualificati esclusivamente i comuni situati nelle otto regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. All'interno di queste regioni sono ammessi solo i comuni che non superano una determinata soglia di popolazione. Per il calcolo fa fede il censimento ISTAT al 1° gennaio dell'anno precedente. Chi attiva il regime nel 2026 deve quindi fare riferimento ai dati demografici al 1° gennaio 2025. Sono inoltre qualificati, indipendentemente dal limite di abitanti, i comuni colpiti dal terremoto del 2009 nelle regioni del Centro Italia.

Per chi sta valutando un trasferimento, la scelta del comune è determinante. I piccoli borghi dell'entroterra offrono spesso un tessuto di vita quotidiana diverso rispetto alle città costiere più grandi, che con la riforma attuale sono state ammesse per la prima volta nel regime. Chi cerca una comunità di lingua tedesca consolidata o un'infrastruttura sanitaria adeguata dovrebbe esaminare attentamente i singoli comuni prima di prendere una decisione. Anche i prezzi degli immobili variano considerevolmente tra le diverse regioni e vanno tenuti in conto nella scelta della location.

La riforma 2026: da 20.000 a 30.000 abitanti

Il cambiamento più rilevante del 2026 riguarda il limite di popolazione dei comuni ammessi. Come documenta il portale giuridico italiano Fiscomania nella sua analisi dettagliata della nuova normativa, l'articolo 26 della legge n. 34 dell'11 marzo 2026, la cosiddetta Legge PMI (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), ha innalzato da 20.000 a 30.000 il numero massimo di abitanti dei comuni qualificati. La nuova disposizione è entrata in vigore il 7 aprile 2026 e si applica a tutti i trasferimenti di residenza effettuati nel corso del periodo d'imposta in corso.

L'ampliamento apre il regime a numerose cittàche fino a quel momento ne erano escluse a causa del numero di abitanti, pur essendo infrastrutturalmente e culturalmente più attraenti dei piccoli borghi montani. Tra le città di nuova qualificazione più note figurano Acireale, Mazara del Vallo e Ragusa in Sicilia, Crotone e Lamezia Terme in Calabria, Nocera Inferiore, Nola e Portici in Campania, nonché Molfetta, Altamura e Andria in Puglia. Come evidenzia il portale specializzato italiano FiscoeTasse nella sua valutazione della riforma, con l'innalzamento della soglia dovrebbero essere ammessi complessivamente circa 74 nuovi comuni, con l'obiettivo di rendere l'Italia più competitiva nel panorama europeo dei regimi fiscali per pensionati.

Quali redditi sono inclusi

Il regime copre tutti i redditi provenienti da fonti estere . Oltre alla pensione estera stessa, rientrano nell'imposta sostitutiva anche i dividendi da azioni estere, gli interessi da conti all'estero, i canoni di locazione da immobili situati fuori dall'Italia, le plusvalenze dalla cessione di titoli esteri e altri redditi di fonte estera. Come evidenzia il portale specializzato ITAXA nella sua analisi giuridica, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta all'interpello n. 292 del 2025, che anche i proventi derivanti dalla liquidazione di società estere rientrano nel regime.

I redditi di fonte italiana sono esclusi dal regime e vengono tassati ordinariamente secondo le aliquote IRPEF italiane. Chi durante il periodo di applicazione del regime intraprende un'attività accessoria in Italia o affitta un immobile deve tassare tali redditi separatamente con la normale IRPEF. Anche i contributi previdenziali sui redditi correnti rimangono dovuti indipendentemente dal regime al 7%.

Come richiedere il regime

Il regime si richiede tramite la dichiarazione dei redditi del primo anno in cui è stato effettuato il trasferimento della residenza in Italia. Prima della dichiarazione dei redditi sono necessari due passaggi: l'iscrizione all'Anagrafe del nuovo comune di residenza (residenza anagrafica) e la richiesta del Codice Fiscale presso la locale Agenzia delle Entrate. Per le basi fondamentali del trasferimento in Italia, l'articolo di riferimento Trasferirsi in Italia: tutto quello che è indispensabile sapere offre una panoramica completa su Codice Fiscale, iscrizione anagrafica e assicurazione sanitaria.

Per l'applicazione concreta del regime, si consiglia di collaborare con un commercialista italiano, che compili la dichiarazione dei redditi in modo da selezionare correttamente l'opzione del 7% e allegare le conferme necessarie dal Paese di provenienza (convenzioni contro la doppia imposizione, certificazioni pensionistiche). L'impegno del primo anno è sostanziale; negli anni successivi la dichiarazione dei redditi si riduce al regolare aggiornamento dei redditi esteri. L'imposta sostitutiva viene versata in un'unica soluzione entro il consueto termine di scadenza (30 giugno dell'anno successivo).

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